Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.

 

  1. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e

 

  1. Il tecnico audiometrista:
  1.  opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;
  2. collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e

 

  1. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

2.1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione

3.1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183

Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1995, n. 116

 

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della di- sciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relati- vamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consi- glio dei ministri;

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

  1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neu- rofisiopatologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando diret- tamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neu- rochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
  2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
  1. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collabora- zione con il medico specialista;
  2. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche dia- gnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecni- co;
  3. ha dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
  4. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
  5. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
  6. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o li- bero professionale.

 

Articolo 2

  1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

 

Articolo 3

  1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser- vare.

 

D.M. 26 settembre 1994, n. 746 (1).

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6.

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica; Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

 

  1. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25 , in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o

 

  1. Il tecnico sanitario di radiologia medica:

 

  1. partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
  2. programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura (2);
  3. è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
  4. svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero

 

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla

 

  • Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n.

 

  1. 1 Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

 

  1. 1 Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.

 

  1. 1 Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

Codice Deontologico

Scarica QUI il Codice deontologico

 

 

Profilo professionale

 

Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 745

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

 

  1. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:

 

  1. svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
  2. è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; 
  3. verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; 
  4. controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; 
  5. partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
  6. svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca

2.1 Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

3.1 Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

4.1 Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROFILO PROFESSIONALE

(D. M. n° 744  del 1994)

 

 

MINISTERO DELLA SANITÀ

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA

 

VISTO l'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:<< Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

RITENUTO di individuare la figura del dietista;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

VISTA la nota, in data 30/09/94 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento

 

ARTICOLO 1

  1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma

 

  1. Gli specifici atti di competenza sono:
  2. organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
  3. collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
  4. elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
  5. collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
  6. studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
  7. svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;

 

  1. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero

- professionale.

 

ARTICOLO 2

  1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

 

ARTICOLO 3

  1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

 

ARTICOLO 4

  1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e' fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.