DECRETO 29 marzo 2001, n. 182

Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.

Vigente al: 30-8-2017

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale e' stata individuata la figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visti i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali sono state individuate le figure e relativi profili professionali dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale e' stata individuata la figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale;

Ritenuto, per evitare duplicazioni di funzioni presenti nelle figure di assistente sanitario e di terapista occupazionale, gia' individuate, e nella nuova figura dell'educatore professionale, di procedere alla soppressione della figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente di individuare la nuova figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Ritenuto di dover garantire il completamento degli studi agli studenti gia' iscritti ai corsi di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di equiparare, con riferimento al profilo ed agli ordinamenti didattici delle due figure, il titolo conseguito a quello di educatore professionale;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita, espresso nella seduta del 30 settembre 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota, in data 5 luglio 1999, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.

Art. 2.

  1. E' individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica e' l'operatore sanitario che, in possesso

 

del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilita' psichica.

  1. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
    1. collabora alla valutazione della disabilita' psichica e delle potenzialita' del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
    2. collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonche' alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
    3. attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di se' e alle relazioni interpersonali di varia complessita' nonche, ove possibile, ad un'attivita' lavorativa;
    4. opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
    5. opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunita;
    6. collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi
  2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
  3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attivita' professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati in regime di dipendenza o libero

Art. 3.

  1. Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4.

  1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo 1, sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente
  2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e' equipollente a quello di educatore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 marzo 2001

 

 

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