Gentili,
informiamo che da oggi, 16/12/2024, la segreteria sarà attiva con i soliti orari.
LUNEDI: 14:45 - 18:45
MERCOLEDI: 09.00 - 13.00
GIOVEDI: 09.00-13.00
Cordiali Saluti
Ordine TSRM PSTRP Ferrara
Gentili,
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LUNEDI: 14:45 - 18:45
MERCOLEDI: 09.00 - 13.00
GIOVEDI: 09.00-13.00
Cordiali Saluti
Ordine TSRM PSTRP Ferrara
Informiamo gli iscritti che nella giornata di Giovedì 12.12.2024 la segreteria rimarrà chiusa.
Ci scusiamo per il disagio.
Ordine TSRM PSTRP Ferrara
L'Ordine TSRM PSTRP di Ferrara promuove nella giornata del 26 Ottobre 2024 il corso residenziale dal titolo:
LA DIFESA DELLE COMPETENZE DEIPROFESSIONISTI SANITARISTRATEGIE E TECNICHE PER LA LOTTAALL’ABUSIVISMO PROFESSIONALE
Responsabile Scientifico: Avv. Maggiore Cosimo
Obiettivo Nazionale: 17 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di
sistema
ECM Erogati: 5
Abstract: Per l’esercizio di determinate professioni la Legge italiana richiede il conseguimento di una determinata abilitazione che attesti le competenze tecniche, psicologiche e morali, a cui seguirà l’iscrizione allo specifico albo o elenco. Tale abilitazione è la garanzia per il cittadino che si affiderà al professionista, avendo la certezza che le sue capacità siano state vagliate attraverso appositi esami e che l’attività professionale viene svolta con la giusta competenza.
L‘esercizio abusivo di una professione può toccare ogni settore professionale nel quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ma quando tocca il campo medico e quindi può intaccare la salute altrui, è ovviamente più grave. Per questo la Legge pretende come condizione unica per l’esercizio delle professioni medico/sanitarie specifici requisiti sia in termini di qualificazione e competenze professionali, sia in termini di qualità morali per poter garantire ai possibili pazienti uno standard minimo di professionalità. Obiettivo del corso è, una volta definita la normativa, individuare un chiaro percorso di segnalazione.
Ti aspettiamo presso Aula 3 - Polo Didattico Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna, via Aldo Moro 8, 44124 - Ferrara
Scarica QUI la locandina del corso
La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di Comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.
L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.
La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.
Eventuali ulteriori richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NB: I moduli di interesse per i professionisti iscritti agli Ordini sono il modulo 8 e modulo 8.bis
NOTA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AUSL FE:
Ulteriore proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 nonché del termine di adeguamento ai requisiti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 – Comunicazioni
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, tese ad ottenere una corretta interpretazione operativa e il rinvio dei termini per la presentazione delle istanze in oggetto, con la presente comunicazione si accolgono dette richieste in ragione delle novità degli adempimenti cui i soggetti interessati devono dare conto per attuare la disciplina dell’Istituto della Comunicazione previsto dalla LR 22/2019, il cui campo di applicazione ha incluso un settore ampiamente rappresentato e fino ad ora escluso da qualsiasi forma di organica disciplina.
Le richiamate necessità di chiarezza interpretativa sono state ulteriormente evidenziate nell’ambito degli incontri con la Consulta regionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie con cui è stata valutata e condivisa l’opportunità, coerentemente al mandato istituzionale della Consulta stessa, di risolvere alcuni temi strategici per consentire un’omogenea attuazione dei provvedimenti regionali.
In questo contesto è emersa, nell’ambito della consueta collaborazione e condivisione in una logica di rete, la necessità di fornire ai professionisti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi profili professionali, specifiche note interpretative ai sensi dell’art. 3, co. 3, lett. b), LR 22/2019, laddove ritenuto utile, per orientare i professionisti all’individuazione dei requisiti specifici relativi “all’attività/prestazioni concretamente svolte”, condivisa con gli Ordini professionali nell’ambito della Consulta, sentiti gli altri soggetti istituzionali e rappresentativi coinvolti in materia e il Coordinamento delle Commissioni dipartimentali per Autorizzazione sanitaria delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, tenuto altresì conto di quanto disposto dal “Patto per la semplificazione della Regione Emilia-Romagna”, con l’obiettivo di consolidare l’offerta sanitaria di cui si tratta e di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza ai cittadini assicurando condizioni di qualità, sicurezza, equità, uniformità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è riservato, pertanto, alle sole strutture sanitarie soggette all’Istituto della Comunicazione ex artt. 10 e 11, LR 22/2019 ed in particolare si prevede che: