Codice Deontologico

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Profilo professionale

 

DECRETO 14 settembre 1994, n. 665

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

Vigente al: 31-8-2017

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

  1. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e
  2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
    1. addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
    2. collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
    3. e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita' degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie
  3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

  1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito  ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  1. 502, e  successive  modificazioni,  abilita  all'esercizio della professione.

Art. 3.

  1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al

 

precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994