La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di Comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 20 dicembre 2023, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione. La Comunicazione prevede che il legale rappresentante autocertifichi il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n.  1919/2023.

 

NB: I moduli di interesse per i professionisti iscritti agli Ordini sono il modulo 8 e modulo 8.bis