Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art. 4, co. 5) modifica come segue quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di formazione continua in medicina:
“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.
1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”.
Tale variazione presuppone la proroga di un anno per l’acquisizione dei crediti formativi dell’ultimo periodo, che si chiuderà il 31 dicembre 2023.
Il termine quadriennio determina, però, modifiche sostanziali all’impianto generale del progetto ECM.
Tenuto conto che la decisione del Legislatore, su proposta del Ministro della salute, è stata assunta senza il confronto e il contributo della Commissione nazionale per la formazione continua, è probabile che in fase di conversione tale termine sia modificato o meglio spiegato.