La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di Comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.
L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.
La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.
- Scarica la la comunicazione del 14/03/2024 direttamente da QUI
- A questo LINK trovate le informazioni e i moduli relativi all’autorizzazione dell'attività sanitaria, vi ricordiamo che quelli di vostro interesse sono l’8 e l’8-bis.
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Eventuali ulteriori richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NB: I moduli di interesse per i professionisti iscritti agli Ordini sono il modulo 8 e modulo 8.bis
NOTA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AUSL FE:
Ulteriore proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, co. 1, LR 22/2019 nonché del termine di adeguamento ai requisiti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 – Comunicazioni
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, tese ad ottenere una corretta interpretazione operativa e il rinvio dei termini per la presentazione delle istanze in oggetto, con la presente comunicazione si accolgono dette richieste in ragione delle novità degli adempimenti cui i soggetti interessati devono dare conto per attuare la disciplina dell’Istituto della Comunicazione previsto dalla LR 22/2019, il cui campo di applicazione ha incluso un settore ampiamente rappresentato e fino ad ora escluso da qualsiasi forma di organica disciplina.
Le richiamate necessità di chiarezza interpretativa sono state ulteriormente evidenziate nell’ambito degli incontri con la Consulta regionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie con cui è stata valutata e condivisa l’opportunità, coerentemente al mandato istituzionale della Consulta stessa, di risolvere alcuni temi strategici per consentire un’omogenea attuazione dei provvedimenti regionali.
In questo contesto è emersa, nell’ambito della consueta collaborazione e condivisione in una logica di rete, la necessità di fornire ai professionisti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi profili professionali, specifiche note interpretative ai sensi dell’art. 3, co. 3, lett. b), LR 22/2019, laddove ritenuto utile, per orientare i professionisti all’individuazione dei requisiti specifici relativi “all’attività/prestazioni concretamente svolte”, condivisa con gli Ordini professionali nell’ambito della Consulta, sentiti gli altri soggetti istituzionali e rappresentativi coinvolti in materia e il Coordinamento delle Commissioni dipartimentali per Autorizzazione sanitaria delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, tenuto altresì conto di quanto disposto dal “Patto per la semplificazione della Regione Emilia-Romagna”, con l’obiettivo di consolidare l’offerta sanitaria di cui si tratta e di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza ai cittadini assicurando condizioni di qualità, sicurezza, equità, uniformità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è riservato, pertanto, alle sole strutture sanitarie soggette all’Istituto della Comunicazione ex artt. 10 e 11, LR 22/2019 ed in particolare si prevede che:
- per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il termine di presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019 è prorogato al 31 ottobre 2024 e il termine di adeguamento ai requisiti di cui all’Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 è prorogato al 28 febbraio 2025 fatto salvo il caso in cui, a seguito di controllo, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, 3, LR 22/2019);
- per le strutture attivate successivamente alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il legale rappresentante/professionista deve presentare, prima dell’avvio dell’attività in parola, la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune competente per territorio con modalità dematerializzata, corredata dell’autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con la delibera 1919/2023. La struttura può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.